Il problema è anche la legislazione italiana... certo non la peggiore nel mondo, pur tuttavia... nessuno sà qualche cosa sulla possibilità per un privato di importare munizioni "cariche" ? al sol pensiero di dar mano al martello cinetico mi piange il cuore...
Piuttosto avete notato come nell'ultima circolare in merito alla possibilità di essere autorizzati a detenere più delle canoniche duecento cartucce per arma corta si menziona espressamente che tale autorizzazione può essere richiesta anche a fini "collezionistici" ?
axel 1899

Sul sito dell'Ill.mo dott. Mori ad esempio www.earmi.itfert ha scritto:
@ axel1899 mi farebbe piacere leggere detta circolare, puoi postere un link o dove posso trovarla?
"copiaincollando" [:P] :
Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006 - Detenzione di munizioni per arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps.
Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale - Area armi ed esplosivi - Settore I - Roma,
Con nota n. prot. 15328.25402.2006/area I del 4 c.m., codesta prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 Tulps rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro possa contestualmente autorizzare anche il trasporto delle cartucce stesse da parte dei predetti che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.
Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto "detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 Tulps e 97 reg. esec. Tulps, possa altresì autorizzare il titolare al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.
Peraltro, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla detenzione e al trasporto di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171 (1) del 1° ottobre 1992.
Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo trasporto, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle forze di polizia, un'iscrizione in corso di validità a una sezione del Tiro a segno nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso delle armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del Tulps.
Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici <font color="red">e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali</font id="red">, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al trasporto di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale - Dr.Cazzella
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